venerdì 19 settembre 2008

VILIPENDIO, Il caso Guzzanti ed il caso Indymedia

LE NOTIZIE:

Guzzanti:

All’inizio del suo intervento presso l’Università Cattolica di Milano, il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha affermato che non darà ai pm della Procura di Roma l’autorizzazione a procedere contro Sabina Guzzanti per l’ipotesi di vilipendio al papa, a causa delle frasi pronunciate durante il “No Cav Day” di luglio.

Il ministro chiarisce: “dopo aver sentito il parere degli uffici che concludono per la procedibilità ho deciso comunque di non concedere l’autorizzazione a procedere anche perchè l’accusata si è assunta le responsabilità di quello che ha detto”. Seppure si sia sentito offeso come cattolico, Alfano avrebbe deciso di soprassedere “ben conoscendo lo spessore e la capacità di perdono del Papa che prevalgono alle offese stesse”. Alfano intende infatti smorzare le polemiche, per non avere problemi futuri: “la stagione delle riforme impone di spegnere i focolai e di non appiccare nuovi incendi”. Così il procuratore Giovanni Ferrara e il sostituto Angelantonio Racanelli dovranno archiviare il caso.


IndyMedia:

Il gip Marco Patarnello ha disposto il sequestro preventivo di una parte del sito di Indymedia per vilipendio della religione cattolica e della figura del Papa. A sollecitare il provvedimento era stato il pm Salvatore Vitello, in quanto dagli accertamenti della Digos era emerso che sul sito vi erano fotomontaggi di Papa Benedetto XVI in uniforme militare nazista. Nel sito di riferimento della sinistra antagonista, il Papa viene appellato come “nazista” e ingiuriato con offese in lingua spagnola. La società a cui fa riferimento Indymedia è la Imc, con sede in Brasile, pertanto il pm ha provveduto che venga fatta la rogatoria internazionale per la notifica dell’atto. E questa procedura rischia di andare per le lunghe. Per il reato di vilipendio della figura del Papa è necessaria l’autorizzazione del ministro della Giustizia, atto che il pm ha già sollecitato. Il gip, nel disporre il sequestro preventivo ha avvalorato la tesi del pm ritenendo che il contenuto del sito internet ostenti disprezzo sia del sentimento religioso che della persona del Pontefice. L’offesa a Benedetto XVI sarebbe quindi evidente, così come quella recata alla religione cattolica che è tutelata dalla norma del codice penale che prevede il reato di vilipendio.

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COS'E' IL REATO DI VILIPENDIO:

Il Papa, oltre ad essere un leader religioso, è anche un capo di stato, è quindi protetto SIA dalle leggi che tutelano la religione, sia dalle leggi che tutelano le figure politiche di altri paesi.

Ci sarebbe ovviamente da valutare il fatto che il vaticano, stato interamente dipendente dall'italia, ma di fatto indipendente dal punto di vista sociale, legale e politico, gode di vantaggi strategici non indifferenti, sia dal punto di vista fiscale che legale, potendo vantare un duplice volto da mostrare a piacimento. Questo discorso però prenderebbe troppo tempo, quindi per oggi parliamo solo del reato di vilipendio alla religione cristiana e del vilipendio al papa o del reato di vilipendio in generale:



VILIPENDIO ALLA RELIGIONE:

Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno. [Il 13 Novembre 2000 La corte costituzionale nella sentenza numero 508 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).] ==

Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.


VILIPENDIO CONTRO STATO ESTERO:
Art. 297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita' di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (1). (1) Articolo cosi' modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.
Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006.



MODIFICHE AL REATO DI VILIPENDIO:

Il vilipendio è un reato che fino al 2006 veniva punito con la reclusione da 1 a 6 anni, a seconda della gravità. Oggi viene fatta una multa dai 2000 ai 10000 euro.

Queste le modifiche apportate nel 2006 alle leggi che trattano il vilipendio tramite le seguenti modifiche:

L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».


All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».



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CONSIDERAZIONI:
Dovessimos eguire alla lettera il reato di vilipendio apparirebbe ovunque, eppure contro il papa, pare che il vilipendio conti di più, nessuno si lamenta se facciamo vignette offensive del buddha o di qualsiasi altra divinità minore, ma se si insulta il papa, tutti a strillare, non ostante la legge oggi preveda PARI PUNIZIONI per OGNI insulo ad OGNI religione, perchè gli uomini sono liberi di credere alla bugia che preferiscono...

C'è una cosa che però non sono riuscito a controllare: La condizione di reciprocità, legge del nostro codice penale che si riferisce ai reati di vilipendio a stato estero.

Ve la riporto:
Art. 300 Condizione di reciprocita'
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parita' di tutela penale. I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parita' di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana. Se la parita' della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo, ma la pena e' aumentata.
Non sono riuscito a leggere il codice PENALE dello stato vaticano, non è chiaro neanche se c'è, o comunque sia nel Diritto Canonico non ho trovato leggi che tutelano l'italia dal vilipendio :D quindi il vaticano NON GARANTISCE la parita di tutela PENALE...

Ora io non sono un giurista, e comunque non ho una conoscenza approfondita dell'argomento e quindi sto di certo sbagliando quando dico che mi pare tutto un po' campato per aria.

Voi che ne dite?

3 commenti:

Anonimo ha detto...

"Non sono riuscito a leggere il codice PENALE dello stato vaticano, non è chiaro neanche se c'è, o comunque sia al suo interno non ho trovato leggi che tutelano l'italia dal vilipendio :D quindi il vaticano NON GARANTISCE la parita di tutela PENALE..."

Scusa, ma la logica dove e'? NON sei riuscito e leggere il CP del Vaticano, asserisci che NON E' CHIARO se esista, PERO' al suo interno NON avresti trovato accenno alla reciprocita', ERGO il Vaticano NON garantishe la parita' di tutela penale.....
Se non lo hai letto, come fai ad affermare che al suo interno non hai trovato qualcosa? Usando la sfera di cristallo, per caso?

Vabbe', ciao...

Nero ha detto...

GRANDEEEEEE GRAZIE MILLE!

avevo scritto uno sfondone, intendevo dire "Non sono riuscito a leggere il codice PENALE dello stato vaticano, non è chiaro neanche se c'è, o comunque sia nel diritto canonico non ho trovato leggi che tutelano l'italia dal vilipendio :D quindi il vaticano NON GARANTISCE la parita di tutela PENALE...

un bacione, e su con la vita, "Vabbè Ciao" è un brutto modo per salutarsi!

Bacioni!

Massimiliano Coraggio ha detto...

Sono d'accordo.